Riferimento normativo: Art. 5, c. 1, 2, Art. 2 c. 9-bis l. 241/1990 e Linee guida FOIA (del. ANAC n. 1309/2016) - Indicazione dei contenuti richiesti dalla norma
Che cos’è l’accesso civico?
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:
• in allegato, via mail, all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
• di persona, presentando all'Ufficio Protocollo (Via Makarska, 11) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido