Riferimento normativo: Art. 5, c. 1, 2, Art. 2 c. 9-bis l. 241/1990 e Linee guida FOIA (del. ANAC n. 1309/2016) - Indicazione dei contenuti richiesti dalla norma
ACCESSO CIVICO ed ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Il D.lgs 97/2016 ha modificato significativamente l'istituto dell'accesso civico.
La procedura e la documentazione riportata di seguito tengono conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida, predisposte dall'Autorità Nazionale Corruzione d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, recentemente approvate, vedi: Linee guida FOIA (del. ANAC n. 1309/2016)
Le varie forme di accesso per i cittadini
Il D.lgs 97/2016 non ha modificato od abrogato la norma che istituisce l'accesso agli atti amministrativi, ad oggi si possono quindi evidenziare tre forme di accesso:
1) accesso agli atti amministrativi o accesso documentale (L. 241/90) prevede un interesse diretto, concreto e attuale verso l'atto o il documento o la pratica in possesso dell'amministrazione comunale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2) accesso civico è il diritto generalizzato dei cittadini di accedere alle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni. E’ possibile richiedere i documenti, le informazioni o i dati che gli Enti locali devono pubblicare in base alla normativa di riferimento (D.Lgs. 14/03/13 n. 33), che sul sito del Comune di Marliana sono contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
3) accesso civico generalizzato è il diritto generalizzato dei cittadini di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto che norma la trasparenza.
La presente pagina descrive le procedure previste per l'accesso civico e l'accesso generalizzato (punti 2 e 3) e non tratta l'accesso agli atti amministrativi ai sensi della L.241/90.
Procedure per l'accesso civico
I termini di scadenza per rispondere a tutte le tipologie di accesso sono trenta giorni. Nella procedura di accesso civico generalizzato, se vi sono controinteressati, i tempi sono sospesi al fine di acquisire il consenso o il diniego del controinteressato.
E' possibile presentare domanda utilizzando la modulistica cartacea scaricabile di seguito.
Sono previste due procedure e modulistiche differenziate per:
Accesso civico a documenti/atti/informazioni che sono sottoposti ad obbligo di pubblicazione nel sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente
A chi va indirizzata la richiesta
Al Responsabile della Trasparenza, può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
Accesso civico generalizzato a documenti/atti/ informazioni che sono detenuti dal Comune anche se non sono sottoposti ad obbligo di pubblicazione
A chi va indirizzata la richiesta
Al Responsabile della Trasparenza, può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
L'accesso civico (civico e civico generalizzato) è il diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo, ai sensi del D. Lgs.33/2013.
Si tratto di un nuovo diritto, diverso ed ulteriore,rispetto al diritto di accesso agli atti e ai documenti, disposto dalle legge n. 241/1990.
L'accesso civico è gratuito (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto edocumentato dall'amministrazione per la riproduzione su supportimateriali) e non deve essere motivato.
La richiesta va inoltrata al Responsabile della trasparenza del Comune di Marliana, che è anche titolare del potere sostitutivo.
Al fine di assicurare l’efficacia di tale istituto, il Responsabile della Trasparenza si pronuncia sull’ammissibilità e sulla fondatezza di ogni richiesta di accesso civico entro 5 giorni dalla ricezione.
Laddove la ritiene fondata, il Responsabile della Trasparenza:
a) se il documento/dato/informazione risulta già pubblicato in conformità alla normativa vigente, indica al richiedente il collegamento ipertestuale alla sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”;
b) se il dato non risulta pubblicato, trasmette la richiesta al responsabile del settore competente alla pubblicazione del documento/dato/in formazione. Entro il 28° giorno dalla acquisizione della richiesta di accesso civico, il responsabile del settore competente procede a trasmettere al responsabile della pubblicazione il documento/dato/informazione, indicando la data della ricezione della richiesta di accesso; il responsabile della pubblicazione entro il 30° giorno dalla richiesta provvede a pubblicare nell’apposita sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” il documento/dato/informazione e lo trasmette contestualmente al richiedente o gli indica il collegamento ipertestuale.
Nel caso di cui alla lettera b) del superiore paragrafo, il responsabile della Trasparenza verifica che la richiesta di accesso venga istruita ed evasa nel rispetto dei termini di legge.
Nelle ipotesi in cui, a causa del ritardo o della mancata risposta nei termini, il richiedente faccia ricorso al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 5, comma 4 del d.lgs. 33/2013, il responsabile della Trasparenza – in qualità di titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9- bis della Legge n. 241/90 – provvede a reperire il documento/dato/informazione e a trasmetterlo al responsabile della pubblicazione che, entro 15 giorni dall’attivazione della procedura, provvede a pubblicare quanto richiesto e a comunicare il collegamento ipertestuale al richiedente.
Cosa si deve indicare nell’istanza?
È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Ciò vuol dire che non sono ammissibili eventuali richieste di accesso civico laddove:
Per quest'ultima fattispecie resta comunque ferma la possibilità per l’ente destinatario dell’istanza di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.
Cosa fare in caso di ritardo o diniego
A chi va indirizzata la richiesta
Pur essendo prevista una modulistica diversa in caso di ritardo o diniego alla richiesta di accesso civico l'istanza va indirizzata al Segretario Generale del Comune di Pistoia in qualità di titolare del potere sostitutivo.
La richiesta deve esser presentata:
Per avere indicazioni più dettagliate sulle novità normative inerenti l'accesso civico potete consultare l'ANCI-Quaderno-accesso-civico che contiene le istruzioni tecniche e le linee guida dell'Anac recentemente approvate in data 28.12.2016
Responsabile della trasparenza (art.5, c. 1, D.lgs 33/2013) Segretario Comunale, tel 0572 698538, e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Titolare del potere sostitutivo (art.5, c. 4, D.lgs 33/2013), attivabile in caso di ritardo o mancata risposta: Segretario Comunale, tel. 0572 698538, e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Allegati da scaricare:
Modulo richiesta dati soggetti a obbligo di comunicazione
Modulo richiesta dati non soggetti a obbligo di pubblicazione
Modulo richiesta potere sostitutivo in caso di ritardo della PA
Modulo richiesta riesame in caso di diniego dell'accesso
Registro accessi 1^semestre 2017
Registro accessi 2^ semestre 2017
Registro accessi anno 2018
Registro accessi anno 2019