"Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata" (Articolo 41, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).
L'Ente non eroga prestazioni per conto del servizio sanitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di pubblicazione dei criteri di formazione delle liste di attesa, dei tempi di attesa previsti e dei tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazioni erogate.